Statuto

È costituita, ai sensi degli artt 14 e segg. del Codice Civile, l’Associazione denominata: “SCUOLA DELL’INFANZIA MAMMA MARGHERITA”, d’ora in poi “Associazione”.

Articolo 2. Sede

La sede dell’Associazione è in Rovigo, Via Domenico Piva n. 29.

Articolo 3. Ambito di operatività

L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell’ambito territoriale della Regione del Veneto. L’Associazione ha lo scopo di gestire in forma autonoma e democratica la “Scuola dell’Infanzia Mamma Margherita”, fissandone i criteri di gestione e di indirizzo programmatici, nel rispetto dei valori cristiani della vita.
Essa è disciplinata dal presente Statuto e dai Regolamenti interni. L’Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 4. Durata

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.
L’estinzione può altresì essere dichiarata dalla Regione Veneto ai sensi dell’art. 27 del Codice Civile e dell’art. 6 del DPR. 361/2000

Articolo 5. Scopi dell’Associazione

L’associazione si prefigge di:
a) svilupparsi come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l’impegno di soddisfare un’esigenza sociale quale quella dell’educazione. Per lo svolgimento della sua azione educativa l’Associazione assume un indirizzo ispirato alla concezione cristiana della vita, indirizzo che è di natura immodificabile;
b) gestire la Scuola Materna al fine di realizzare l’assistenza ai bambini accolti in età prescolare, vaccinati secondo le prescrizioni di legge, immuni da malattie epidermiche e contagiose;
c) promuovere, in stretta collaborazione con la famiglia, cui spetta il diritto primario dell’educazione dei figli, l’educazione armonica ed integrale del bambino in senso religioso e cristiano, nel quadro degli orientamenti pedagogico-didattici di cui alla legge n. 53 del 28 marzo 2003;
d) svolgere attività a titolo gratuito, ovvero dietro il versamento di corrispettivi di importo simbolico tali da coprire solo una frazione del costo effettivo del servizio, e che il corrispettivo medio percepito dalla scuola paritaria è inferiore al costo medio per studente annualmente pubblicato dal MIUR ai fini della verifica del rispetto del requisito di cui all’art. 4 comma 3 lettera c) del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 200/2012;
e) promuovere e gestire tutti i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo comunque utili alla crescita culturale e ed alla formazione del bambino e di appoggio alla famiglia;
f) curare la collaborazione, lo scambio di esperienze e l’adesione ad organismi associativi aventi scopi analoghi.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate, ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L’Associazione aderisce alla F.l.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) e, per il conseguimento delle sue finalità, potrà stipulare contratti e convenzioni con altri organismi associativi che perseguano scopi analoghi.
L’attività scolastica è esercitata con il riconoscimento di scuola paritaria ai sensi della Legge 10 marzo del 2000 n. 62 come risulta dal Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione protocollo n. 488/4957 del 28.02.2001, ottemperando a tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
Sono ammessi a frequentare la Sezione Infanzia della Scuola i bambini in età pre-scolare secondo le normative vigenti, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, nazionalità o religione.
Sono ammessi a frequentare la Sezione Primavera i bambini di età non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi e non superiore ai 3 (tre) anni, secondo le normative vigenti, senza alcuna discriminazione di sesso, razza, nazionalità o religione.
Per i bambini diversamente abili la scuola si riserva di valutare eventuali domande di iscrizione, tenuto conto del tipo di handicap e della capacità ricettiva della scuola affinché, in caso di frequenza, possano godere di pari opportunità, il tutto nel rispetto della normativa vigente in materia.
L’edificio dell’Associazione è di proprietà della Parrocchia della Commenda di Rovigo “Cuore Immacolato di Maria e S. Ilario”, che lo cederà mediante un contratto di comodato ad uso gratuito da stipularsi tra il rappresentante legale della Parrocchia della Commenda di Rovigo “Cuore Immacolato di Maria e S. Ilario” e il Rappresentante legale dell’Associazione stessa.

Articolo 6. I soci

L’Associazione è composta da tutte le persone fisiche che chiedono di aderire all’Associazione, che accettano lo Statuto e versano la quota di iscrizione annuale. Può essere data la qualifica di “Benemerito” a colui che, per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione, viene nominato tale dall’Assemblea, senza acquisire la qualità di Socio.
Ogni socio può esprimere un solo voto. L’ammissione all’Associazione è subordinata alla domanda espressa al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà sull’accoglimento della domanda. In caso di diniego all’ammissione, verrà data comunicazione scritta e motivata all’interessato.
Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nei termini e con le modalità indicate nell’apposito Regolamento. Le quote versate, in nessun caso rivalutabili, non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione, né sono trasmissibili per successione a causa di morte.
L’Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7. Diritti e obblighi del socio

Gli associati devono impegnarsi, nell’interesse comune, a contribuire al con-seguimento delle finalità che l’Associazione si propone, secondo le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti attuativa.
Tutti i soci hanno diritto a:
a) partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) se maggiorenni, candidarsi e votare i candidati per ricoprire le cariche as-sociative;
c) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, nel rispetto del punto b) del presente articolo.
Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:
a) osservare lo Statuto, nonché l’eventuale regolamento di attuazione e le de-liberazioni assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
c) astenersi dall’intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell’Asso-ciazione.

Articolo 8. Perdita di qualifica di socio

Si perde la qualifica di socio per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
Il socio può recedere in qualunque momento dall’Associazione mediante co-municazione scritta da inoltrarsi al Consiglio di Amministrazione con le modalità e nel rispetto delle tempistiche indicate nel codice civile.
Il socio viene a decadere, senza formalità alcuna quando, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa, nei termini indicati dal Regolamento.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
In particolare l’esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:
a) abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l’Associazione
b) non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
Egli può ricorrere entro 30 (trenta) giorni all’assemblea, la quale si pronuncerà in modo inappellabile.
Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 9. Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente del il Consiglio di Amministrazione;
d) il Revisore dei Conti.
Le cariche associative, eccetto quella di Revisore dei Conti, vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione ed adeguatamente documentate.

Articolo 10. Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. È composta da tutti i soci e rappresenta l’universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.
Nell’assemblea ogni socio presente ha diritto ad un voto ed è ammesso il voto di delega. Non è ammesse più di una delega per socio.

Articolo 11. Competenze dell’Assemblea

L’Assemblea ordinaria deve:
– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
– approvare entro il mese di aprile di ogni anno, salvo la proroga di altri due mesi in casi di particolare difficoltà dell’Associazione, il bilancio consuntivo dell’anno precedente e il bilancio preventivo dell’anno in corso o futuro;
– approvare i Regolamenti e la loro modifica;
– deliberare in via definitiva sulla esclusione in caso di ricorso promosso dal socio escluso;
– eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, così come previsto dall’art. 15;
– eleggere il Revisore dei Conti;
– deliberare su quant’altro ad essa riservato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 12. Convocazione dell’Assemblea

L’Assemblea dei soci deve essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, contenente il luogo e la data della riunione e gli argomenti dell’ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per l’adunanza. In difetto di convocazione scrina, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o in delega tutti gli associati. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o, in assenza o impedimento di entrambi, dal Presidente provinciale della Fism di Rovigo.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione dei bilanci dal Presidente dell’Associazione e ogniqualvolta lo stesso Presidente lo ritenga necessario o, con richiesta motivata, da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o da almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio di Amministrazione.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche, possono partecipare all’Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti estemi.
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale di assemblea sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso. Ogni socio ha il diritto di consultare il verbale e di trame copia a proprie spese.

Articolo 13. Assemblea ordinaria

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente in proprio o in delega la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, è valida qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.

Articolo 14. Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per l’assemblea ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell’Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 1/2 (un mezzo) dei soci e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, come altresì disposto al successivo art.24.

Articolo 15. Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea ordinaria fra i propri soci, è costituito da n. 9 (nove) membri e precisamente:
a) dal Rappresentante legale della Parrocchia della Commenda di Rovigo “Cuore Immacolato di Maria e S. Ilario”;
b) dal rappresentante del Consiglio Pastorale della Parrocchia della Commenda di Rovigo “Cuore Immacolato di Maria e S. Ilario” o, se non nominato, da un laico nominato dal Vescovo su proposta del Rappresentante legale di detta Parrocchia, quale rappresentante della Comunità ecclesiale;
c) da un membro del Consiglio di Amministrazione dei Beni Ecclesiastici designato dal Rappresentante legale della Parrocchia della Commenda di Rovigo “Cuore Immacolato di Maria e S. Ilario”;
d) dal Presidente della F.I.S.M. provinciale o suo delegato, al cui ente nazionale aderisce l’Associazione della Scuola Materna;
e) da numero 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea dei Soci.
La Dirigente o, se non nominata, la Coordinatrice pro-tempore della Scuola Materna potrà partecipare ad ogni riunione, senza diritto di voto.
Il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario sono eletti fra i componenti dal Consiglio di Amministrazione. Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. Il Consiglio di Amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e quelli di straordinaria, quando espressamente delegati dall’Assemblea, salvo quelli che per legge sono demandati all’Assemblea stessa; redige e presenta all’assemblea annualmente il bilancio consuntivo e i preventivo.
Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Possono essere eletti dall’Assemblea dei soci quali membri del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa e rimangono in carica sino al termine del mandato stesso, anche nel caso in cui venga meno nel corso del mandato stesso la qualifica di socio (ad eccezione della perdita dello status di socio per esclusione). I componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione che. senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dallo stesso Consiglio di Amministrazione. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti e. in caso di mancanza, la loro sostituzione avverrà per cooptazione. La nomina dei consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l’intero Consiglio è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente, che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva e comunque non oltre i tre mesi

Articolo 16. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio di Amministrazione ha il compito di:
– realizzare le iniziative dell’Assemblea dei soci e del Consiglio d’istituto, la cui regolamentazione si trova nell’allegato “A” al presente statuto, del quale fa parte integrante;
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere i programmi delle attività sociali previste dallo statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei soci;
– redigere tutti i documenti richiesti dalla legge in materia;
– approvare il PTOF predisposto dal Consiglio dei Docenti;
– provvedere alla gestione amministrativa;
– regolare in genere gli affari che interessano l’Associazione;
– deliberare la misura del contributo mensile e le modalità del suo versamento da parte delle famiglie dei bambini frequentanti;
– redigere annualmente i bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all’as-semblea per l’approvazione;
– deliberare i Regolamenti Interni ed il funzionamento degli organi collegiali, le modalità di accesso, organizzazione del servizio e svolgimento delle va- rie attività didattico-ricreative:
– eleggere nel proprio seno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
– amministrare il patrimonio dell’Associazione;
– deliberare le nomine del personale, valutandone la buona condotta morale e civile, determinandone i ruoli e le mansioni (coordinatrice, educatrici, ausiliari ed altre) nonché gestire in ogni suo aspetto il rapporto di lavoro con il personale;
– fissare la quota annuale di adesione all’Associazione e determinare la misura della retta mensile di frequenza e le modalità del suo versamento;
– deliberare sulle domande e nuove adesioni;
– deliberare sull’adesione alla FISM o ad altri organismi associativi che per-seguano scopi analoghi al fine di consentire la collaborazione reciproca e lo scambio di esperienze nell’interesse primario dell’Associazione;
– pronunciare la decadenza da consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
– proporre le modifiche dello statuto all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza da Vicepresidente e in caso di assenza di entrambi, dal Presidente della Fism provinciale di Rovigo. Si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest’ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 20 (venti) giorni. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Di ogni delibera del Consiglio deve redigersi apposito verbale con firma del Segretario e del Presidente. I verbali sono riportati nell’apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17. Presidente

II Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, che dura in carica tre anni, è il responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell’Associazione. In caso di necessità ed urgenza e per il buon funzionamento dell’Associazione, in particolare per quanto riguarda le assunzioni, i ruoli e le mansioni del personale (coordinatrice, educatrici, ausiliari ed altre), il Presidente può nominare il personale stipulando il contratto di assunzione, previa delibera del Comitato. Il Presidente può e- sercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione e adottare provvedimenti, riferendone allo stesso per la ratifica.
Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Articolo 18. Revisore Unico dei Conti

Il Revisore unico dei conti è nominato dall’Assemblea fra i suoi associati o terze persone, che siano in possesso di adeguate conoscenze economi- co-sociali. Dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Avrà il compito di controllare la gestione amministrativa e contabile dell’Associazione vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e corretta redazione del bilancio consuntivo e di previsione, rilasciando una relazione di accompagnamento. Il Revisore Unico dei conti ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea senza diritto di voto. Di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale, nel quale annotare i risultati del controllo. Il Libro del Revisore Unico dei conti deve essere tenuto in sede dell’Associazione in originale o in copia, secondo la scelta del Revisore. Per l’esercizio delle suddette funzioni, pertanto, i revisori avranno accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione.
Il revisore dei conti percepisce un compenso che sarà deciso secondo le tariffe professionali vigenti e le disponibilità economiche della Associazione.

Articolo 19. Regolamenti interni

Per disciplinare l’Associazione, definire le strutture organizzative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all’esecuzione del presente statuto, l’Associazione può dotarsi di uno o più Regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall’Assemblea.

Articolo 20. Patrimonio

Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
a) il Fondo di dotazione iniziale che ammonta ad € 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) di cui una parte costituita dal Fondo Patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolato di € 4.500,00 (quattromilacinquecento e zero centesimi);
b) i beni immobiliari, mobili registrati o mobili, acquisiti dall’Associazione per acquisto, donazione, liberalità e lasciti testamentari, che diventeranno di proprietà dell’Associazione stessa;
c) le liberalità e i contributi espressamente destinati a patrimonio o alla gestione con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
d) eventuali donazioni, lasciti testamentari o eredità;
e) i fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e accantonati per far parte del patrimonio;
f) ogni altro bene e diritto di cui l’Associazione sia entrata e entrerà in possesso a titolo legittimo con destinazione specifica di far parte del patrimonio.

Articolo 21. Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:
– quote associative annuali versate dai soci;
– rette mensili versate dai genitori dei bambini frequentanti;
– erogazioni liberali o dai legati non vincolati al patrimonio;
– contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
– contributi di organismi nazionali e intemazionali;
– reddito derivanti dal patrimonio;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– proventi di iniziative intraprese e gestite dall’Associazione;
– ogni altro bene e diritto di cui l’associazione sia entrata e entrerà in possesso a titolo legittimo.
Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Articolo 22. Esercizio sociale

L’esercizio finanziario corre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Articolo 23. Bilancio consuntivo e Bilancio di previsione

Il Consiglio di Amministrazione deve redigere annualmente il bilancio consuntivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio e può avvalersi di un maggior termine di due mesi se sussistono specifiche esigenze connesse con la struttura e l’oggetto dell’Associazione. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell’Associazione e deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, evidenziando i beni, i contributi o lasciti ricevuti e le spese effettuate e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione redige annualmente il bilancio di previsione, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge o per regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgano la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.
È fatto obbligo all’Associazione di reinvestire gli eventuali utili di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività istituzionali e servizi scolastici.

Articolo 24. Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell’Assemblea straordinaria approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, come altresì indicato al precedente articolo 14.
L’eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e seguenti), sarà devoluto ad altre Associazioni aventi finalità e attività uguali o analoghe e operanti nel territorio, salvo diversa disposizioni di legge.

Articolo 25. Controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere nell’interpretazione o nella esecuzione del presente statuto o ad esso connesse è competente il Foro di Rovigo.

Articolo 26. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi in materia.


ALLEGATO organismi collegiali di partecipazione

ART. 1) ORGANI COLLEGIALI

Sono organi collegiali di partecipazione della Scuola:
a) Consiglio d’istituto
b) Collegio del docenti
c) Comitato di Promozione

ART. 2) CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il Consiglio d’istituto è costituito dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Dirigente, scolastico, ovvero in sua assenza, dalla Coordinatrice didattica pro-tempore della scuola, da un rappresentante dei docenti per la Scuola dell’Infanzia, un rappresentante del docenti per la Sezione Primavera e un rappresentante dei docenti per il Doposcuola, da un rappresentante per il. personale non docente o ausiliario, da due genitori per la scuola dell’Infanzia, due genitori per la Sezione Primavera e due genitori per il Doposcuola.
I rappresentanti del personale docente sono eletti dal Collegio dei Docenti; quelli del personale non docente o ausiliario dal corrispondente personale in servizio nella Scuola; quelli dei genitori, sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Hanno diritto di voto entrambi i genitori.
Non sono ammessi voti di delega.
Le elezioni dei componenti del Consiglio d’istituto si svolgono entro il mese di novembre.
II Consiglio d’istituto dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
Coloro che nel corso dell’anno scolastico perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio vengono sostituiti dai primi non eletti.
Il Consiglio d’istituto è presieduto dal Dirigente scolastico ovvero, in sua assenza, dalla Coordinatrice didattica pro-tempore della scuola. In caso di impossibilità di quest’ultima il Consiglio è presieduto da una persona dalla medesima delegata individuata tra i rappresentanti dei docenti.
Le riunioni sono convocate dal Presidente del Consiglio d’istituto almeno due volte all’anno, con avviso ai componenti almeno cinque giorni prima, con l’indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno che vengono concordati con il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate in via continuativa ad un membro del Consiglio, all’atto dell’insediamento dello stesso.
Alle sedute possono essere chiamati a partecipare, a titolo consultivo, specialisti di problemi medico-psico-pedagogici e di orientamento educativo.

ART. 3) ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO

Sono attribuzioni del Consiglio d’istituto:
– Promuovere contatti con altre scuole al fine di realizzale scambi di informazione e di esperienze e di Intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
– Indirizzare la partecipazione della scuola ad attività culturali e ricreative di particolare Interesse educativo;
– Valutare l’andamento generale dell’attività della scuola;
– Prendere atto e approvare la programmazione di attività, uscite, gite, feste organizzate dal Collegio dei docenti;
– Esprimere proposte costruttive sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e su eventuali ed importanti problemi che la scuola deve affrontare nel corso di un anno scolastico.

ART. 4) COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente In servizio nella scuola dell’infanzia, nella Sezione Primavera e nel Doposcuola ed è presieduto dal Dirigente scolàstico ovvero, In sua assenza, dalla Coordinatrice didattica pro-tempore della scuola stessa.
Sono compiti dei Collegio del Docenti:
– Formulare proposte al Dirigente scolastico ovvero, in sua assenza, alla Coordinatrice didattica pro-tempore della scuola per la formazione delle sezioni e per lo svolgimento delle attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
– Formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alla dotazione di attrezzature e di sussidi didattici;
– Esaminare, allo scopo di individuare I mezzi per ogni possibile recupero, I casi di irregolare comportamento del bambini, su Iniziativa delle Docenti della rispettiva sezione, sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico- pedagogico e di orientamento;
– Elaborare la programmazione educativo – didattica generale e specifica per ogni disciplina;
– Predisporre entro il mese di ottobre del triennio di riferimento il Piano Triennale di Offerta Formativa nel rispetto delle finalità e dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento. Il PTOF sarà poi sottoposto all’approvazlone del Consiglio di Amministrazione;
– Verificare e valutare periodicamente l’attività pedagogica e didattica;
– Definire le modalità di informazione ai genitori della vita della scuola e del cammino di maturazione e di apprendimento;
– Proporre corsi di formazione e di aggiornamento professionale.
Il Collegio dei Docenti si insedia all’Inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta II Dirigente scolastico ovvero, in sua assenza, la Coordinatrice didattica pro-tempore della scuola ne ravvisi la necessità e comunque con frequenza almeno mensile.
Le funzioni di Segretario del Collegio dei Docenti sono attribuite dal Dirigente scolastico ovvero, In sua assenza, alla Coordinatrice didattica pro-tempore della scuola ad una delle educatrici.
È inoltre compito del Collegio dei Docenti eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio d’istituto, secondo le modalità previste nell’art. 2 del presente allegato e del regolamento intorno della scuola.

ART. 5) COMITATO DI PROMOZIONE

Il Comitato di promozione è costituito da un rappresentante dei genitori dei bambini per ogni sezione/gruppo o, in caso di impossibilità, dal vice rappresentante di sezione/gruppo e da una
persona che lo presiede indicata tra i genitori dal Consiglio di Amministrazione. Altre eventuali cariche (Vicepresidente, Segretario, Coordinatori, ecc.) sono facoltative.
Il Comitato di Promozione è aperto alla partecipazione di tutti i genitori.
È compito del Presidente Indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente allegare l’invito a tutti i genitori.
I compiti del Comitato sono:
– Fare da collegamento tra i rappresentanti di classe/gruppo e da raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel Consiglio di Istituto in ordine ai problemi emergenti;
– Assumere autonome iniziative come l’organizzazione di eventi, raccolte fondi per far fronte alle esigenze della scuola individuate di comune accordo tra il Comitato di Promozione e li Consiglio di Amministrazione;
– Promuovere i contatti tra genitori di classi diverse;
– Formulare proposte per l’acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature, del sussidi didattici e delle dotazioni librarie di concerto con il Consiglio del Docenti.
Il Comitato di Promozione dura in carica un anno.

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